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venerdì 14 novembre 2008

GARANZIA AUTO COSA SIGNIFICA

Garanzia sull'Usato: Auto, Moto, Veicoli e prodotti in genere
Forse non tutti sanno che i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia per legge di due anni. Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo. E' utile sapere che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell’interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto/moto controfirmata da entrambi i soggetti. Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un veicolo in ottime condizioni d'uso. Leggi il testo integrale della Legge.

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LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - DLGS 24.02 n° 2Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al DecretoLegislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato lediscipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall’art.1519 bis a nonies.L’obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducianegli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesidella UE indipendentemente del luogo di vendita del bene. Questa normativa specificanuovamente la figura del consumatore, del venditore, del produttore e il concetto di beni diconsumo.Consumatore: qualsiasi persona fisica che nei contratti di vendita, permuta, somministrazione,appalto, opere, e comunque tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricareo produrre, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ed è altresìconsiderabile consumatore “il condominio”.Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che nell’esercizio dellapropria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita, permuta,somministrazione, appalto, opera, e comunque tutti gli altri contratti finalizzati alle forniture dibeni di consumo. Si intende anche venditore l’intermediario, ad esempio l’autosalone che vendeveicoli usati in conto vendita da un privato.Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene nel territorio della UE,o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore, apponendo sul bene il proprio nome omarchio.Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. Comprese autovetture, motocicli, imbarcazioni.Sono esclusi:- i beni oggetto di vendita forzata.- l’acqua e il gas quando non confezionati per la vendita.- l’energia elettrica.La nuova disciplina recita che i beni consegnati debbono essere conformi al contratto divendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche richieste anche verbalmente dal consumatoree accettate dal venditore o dal produttore, anche se prospettate su depliant pubblicitario.La durata della garanzia legale è di 24 mesi, e nel caso di mancanza di conformità (difetto) ilconsumatore deve denunciare il difetto al venditore entro due mesi dal momento dellascoperta. Detta garanzia è valida anche per i beni usati, che però, nel caso specifico ilconsumatore e il venditore possono concordare un periodo inferiore ai 24 mesi, periodo che inogni caso non può essere inferiore a 1 anno.Con questo Decreto Legislativo è stata sancita la responsabilità del venditore nei confrontidel consumatore per un difetto di conformità. Questa è estesa anche all’installazione quandoeffettuata a cura del venditore. Detta responsabilità decade se al momento della consegna delbene il consumatore era a conoscenza del difetto.Nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino al bene mediantela riparazione o la sostituzione. A sua scelta, se i rimedi di cui sopra non hanno avuto esitopositivo, ovvero, sono risultati impossibili o sproporzionati può richiedere la riduzione delprezzo o la risoluzione del contratto.Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non deve comportare spese aggiuntive per ilconsumatore, siano esse per i materiali, mano d’opera o altre spese con motivazioni diversecome le spese di spedizione e il diritto di chiamata.Per la riparazione del bene non c’è un tempo codificato fra la consegna e la restituzione delbene, in quanto il Decreto Legislativo con l’art. 1519 quater c.c. Prevede che “……lariparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo dalla richiesta senza arrecarenotevoli inconvenienti al consumatore…..” per cui trascorso un ragionevole lasso di tempo ilconsumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la sostituzione, la riduzione delprezzo, o la risoluzione del contratto.Per l’esercizio della garanzia il consumatore deve pretendere lo scontrino fiscale e ildocumento di consegna (per i beni consegnati in data successiva all’ordine) e conservarloalmeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i beni nuovi in garanzia, la stessacomplessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia, più due mesi per la denuncia del difetto),ed è questa l’unica condizione certa per far valere i propri diritti.Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il qualenon può fare differenze tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria e diffidare daivenditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza (Fonte: Adiconsum).

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Testo integrale della legge sulla vendita dei beni di consumo
LEGGE 1999/44 CE
SENATO DELLA REPUBBLICA ------- XIV Legislatura ------- N.59ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.( Parere ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge del 29 Dicembre 2000 , n.422 )( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001 )
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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